Comunicazione di ospitalità in favore di cittadino extracomunitario

Comunicazione di ospitalita' in favore di cittadino extracomunitario. Art. 7 del D.L. N. 286/1998

Descrizione

Comunicazione di ospitalita' in favore di cittadino extracomunitario.

Il modulo, compilato, sottoscritto e munito degli allegati sotto elencati, va presentato presso l'Ufficio Protocollo negli orari di apertura al pubblico.

Allegati:

  • Copia di un documento del dichiarante
  • Copia di un documento del cessionario (copia del permesso di soggiorno in corso di validità o copia del passaporto - pagina dei dati anagrafici e del visto d’ingresso – unitamente a fotocopia ricevuta assicurate delle poste )
  • Copia della documentazione comprovante la proprietà o il titolo di godimento dell’immobile (atto di proprietà, contratto di locazione, ecc.)

 

Autore

Questure della Polizia di Stato

Formati disponibili

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Licenza di distribuzione

Licenza aperta

Riferimenti normativi

ARTICOLO 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998 NR. 286: “Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani posti sul territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro 48 ore, all’Autorità locale di pubblica sicurezza. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 €.”